Scadenze per il Versamento Iva Mensile
L’IVA mensile, se a debito, si deve versare entro il giorno 16 del mese successivo. Per cui, ad esempio, sulle fatture di gennaio l’Iva si verserà il 16 febbraio
Scadenze per il Versamento Iva Trimestrale
- 1. Per il periodo gen-feb-mar: scadenza 16 maggio;
- 2. per il periodo apr-mag-giu: scadenza 20 agosto (proroga di Ferragosto),
- 3. per il periodo lug-ago-set: scadenza 16 novembre;
- 4. acconto iva sul 4° trimestre: scadenza 27 dicembre
- 5. per il periodo ott-nov-dic (saldo al netto dell’acconto): scadenza 16 marzo (oppure a Giugno insieme al modello Unico come conguaglio o saldo Iva). Eccezione: per le ditte che rientrano nel regime speciale di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi) la scadenza è il 16 febbraio
Se il giorno di scadenza è un sabato o un giorno festivo la scadenza si sposta in avanti al primo giorno non festivo.
Per il versamento IVA trimestrale è importante ricordare che gli importi (a debito) devono essere aumentati dell’1%.